Scandalo Krav Maga Italia, la morra cinese sì, il Krav Maga no: il CONI decide così!

La morra cinese sì, il Krav Maga Italia no. Assurdo, inconcepibile e a tratti surreale. Ma andiamo per gradi. La Carta Europea dello sport redatta dal Consiglio d’Europa nel maggio del 1992 dichiara che la pratica sportiva è un fattore importante per lo crescita fisica e mentale. E ancora, per sport si intendequalsiasi forma di attività fisica che,organizzata o non, che abbia come scopo l’espressione o il miglioramento dello sviluppo umano, inteso come potenziamento del vincolo sociale o la realizzazione di risultati in tutte le  competizioni sportive. Queste sono le premesse. Il CONI, poi, con una delibera del 2016 ha individuato le discipline sportive,la cui pratica viene concessa alle associazioni e società sportive dilettantistiche, detenuto dallo stesso CONI, e da cui deriva il “riconoscimento a fini sportivi”. Insomma il CONI ha voluto distinguere gli sport veri da quelli finti. E qui torniamo al nostro incipit: per il CONI la morra cinese è uno sport vero mentre il Krav Maga, e la difesa personale in generale, è uno sport finto. Si anche noi, più di voi abbiamo spalancato la bocca rischiando la rottura della mascella. Ma questo è. Ma andiamo avanti. Ora per distinguere il vero dal falso, si sono individuati tre criteri che qui elenchiamo:

  1. Discipline riconosciute dal CIO
  2. Discipline riconosciute da SportAccord
  3. Discipline sportive presenti begli statuti delle FSN (Federazioni Sportive Nazionali) e delle DSA (Discipline Sportive Associate) approvati dalla Giunta Nazionale CONI.

Ne è risultato, quindi, un elenco che non ha tenuto conto di altre attività sostenute dagli altri organismi di promozione dello sport. Tra queste oltre al Krav Maga rientrano anche il Crossfit, lo Yoga ,il Pilates e l’MMA,la cui colpa è quella di non trovare spazio nell’ elenco degli organismi di riferimento indicati dal CONI. Di conseguenza  le associazioni e società che praticano gli sport appena elencati non potranno più ritenersi associazioni o società sportive. A suddette associazioni, dunque, sono state tolte  le agevolazioni fiscali e previdenziali riservate ai soggetti iscritti al registro del CONI. Ma entrando ancora di più nello specifico dell’ASD ,e che quindi ci riguarda da vicino, ciò che ci viene negato è quanto segue:

  • Non si chiamerà più ASD  (associazione sportiva dilettantistica) e questo ai sensi dell’art. 90, L.289/2002 .
  • Resterà comunque un’associazione dal contenuto “sportivo non riconosciuto”, più o meno equiparabile a una culturale.
  • Non beneficerà di quelle agevolazioni fiscali  che favoriscono le associazioni senza scopo di lucro.
  • Non beneficerà neanche della “decommercializzazione” delle entrate provenienti dai propri associati .
  • Non beneficerà di alcun vantaggio per i compensi ai propri collaboratori .
  • Non si iscriverà al 5 per mille, secondo le attuali regole.
  • Non consentirà sgravi fiscali agli sponsor.
  • Non consentirà la detrazione  per l’attività sportiva di soggetti di età compresa tra i 5 e i 18 anni.
  • Non consentirà vantaggi fiscali per le donazioni da parte di persone fisiche.
  • Non potrà beneficiare dell’esimente di cui all’art. 149, comma 4, TUIR, relativa alla perdita del requisito di Ente Non Commerciale.